Ho preso visione del ddl. n. 80, di modifica della legge elettorale provinciale, che al momento è privo della relazione accompagnatoria, per cui non si capisce quale sia la “ratio” della legge.
Comunque, il disegno di legge modifica sostanzialmente due previsioni normativeti ritenute importanti per il riequilibrio della rappresentanza di genere:
la composizione delle liste secondo il criterio dell’alternanza delle candidature
di genere diverso;
la doppia preferenza di genere e cioè, posta la libertà di poter esprimere un unico
voto di preferenza, laddove i voti di preferenza sono due, essi debbono essere di genere diverso.
Queste due previsioni normative sono chiare e non interpretabili.
Ora il ddl. si pone l’obiettivo di “ammorbidire” la legge.
Infatti, oltre ad eliminare l’alternanza di genere nella composizione delle liste elettorali, introduce la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze e adotta una scrittura dell’articolo di legge poco chiara, laddove si afferma testualmente:”Se esprime più voti questi devono essere diretti a candidati di genere diverso; in caso contrario le preferenze successive alla prima sono annullate.”
Che vuole dire il legislatore? Forse che se esprime due preferenze devono essere di genere diverso?
Se è questo che vuole intendere il legislatore doveva dirlo in modo più chiaro
e perché modificare l’attuale previsione? Solo per consentire le 3 preferenze?
È consapevole il legislatore che consentendo le 3 preferenze si apre ancora una volte alle cordate maschili?
Pare che i pochi articolo del ddl. siano pensati solo per rendere più addomesticata alle logiche maschili la legge, infatti l’altro articolo che viene modificato è relativo alle cosiddette liste a pettine e cioè l’alternanza dei generi nella composizione delle liste stesse. È chiaro che l’eliminazione di questa modalità di composizione delle liste non obbliga più i partiti ad attribuire parità di visibilità alle donne rispetto agli uomini.